Art. 56 — Contributo per opere ed impianti turistici
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Per la esecuzione di lavori concernenti opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico e' assegnato un fondo di lire un miliardo per la concessione, in unica soluzione, di contributi una volta tanto. Tali contributi possono essere concessi, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 691, fino al 25 per cento della spesa, riconosciuta dalla Commissione stessa, sulla base delle contabilita' dei lavori presentate dai richiedenti, e salva la proporzionale riduzione dei contributi, qualora, in sede di verificazione finale dei lavori, sia accertata una spesa inferiore a quella riconosciuta dalla Commissione. I contributi potranno essere corrisposti soltanto per la esecuzione di quelle opere ed impianti che saranno ultimati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. La somma di lire un miliardo sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 22 marzo 1962
