Art. 56 — Contributo per opere ed impianti turistici
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Per la esecuzione di lavori concernenti opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico e' assegnato un fondo di lire un miliardo per la concessione, in unica soluzione, di contributi una volta tanto. Tali contributi possono essere concessi, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 691, fino al 25 per cento della spesa, riconosciuta dalla Commissione stessa, sulla base delle contabilita' dei lavori presentate dai richiedenti, e salva la proporzionale riduzione dei contributi, qualora, in sede di verificazione finale dei lavori, sia accertata una spesa inferiore a quella riconosciuta dalla Commissione. I contributi potranno essere corrisposti soltanto per la esecuzione di quelle opere ed impianti che saranno ultimati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. ((3a)) La somma di lire un miliardo sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 febbraio 1962, n.68
3ALa L. 15 febbraio 1962, n.68 ha disposto (con l'art. 13) che "Il termine per l'ultimazione delle opere e degli impianti turistici stabilito dal penultimo comma dell'articolo 56 della legge 24 luglio 1959, n. 622, e' prorogato, ad ogni effetto, di due anni."
Testo in vigore dal 22 marzo 1962 al 16 dicembre 2010
