Art. 58 — Provvidenze in favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in conseguenza di pubbliche calamità
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Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 16 della legge 9 aprile 1955, n. 279, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e' elevato da lire 5.550.000.000 a lire 6.050.000.000. Il limite di spesa di lire 2.600.000.000 previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge 24 giugno 1958, n. 637, per l'applicazione delle provvidenze di cui al secondo comma dell'articolo 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 e' elevato a lire 2.700.000.000.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 8 marzo 1960
