Art. 58 — Provvidenze in favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in conseguenza di pubbliche calamità
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Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 16 della legge 9 aprile 1955, n. 279, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e' elevato da lire 5.550.000.000 a lire 6.050.000.000. Il limite di spesa di lire 2.600.000.000 previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge 24 giugno 1958, n. 637, per l'applicazione delle provvidenze di cui al secondo comma dell'articolo 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 e' elevato a lire 2.700.000.000. 1a 2a
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 gennaio 1960, n.31
1aLa L. 28 gennaio 1960, n.31 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 2) che " Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'art. 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', e' elevato da lire 6.050.000.000 a lire 6.550.000.000. Il limite di spesa di lire 2.700.000.000 previsto dal secondo comma dell'art. 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione delle provvidenze di cui allo art. 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 2.950.000.000."
L. 2 marzo 1963, n.265
2aLa L. 2 marzo 1963, n.265, nel modificare la L. 28 gennaio 1960, n.31 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 35 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a lavoro delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', e' elevato da lire 6 miliardi 550 milioni a lire 10.300.000.000."; (con l'art. 1 comma 2) che "Il limite di spesa di lire 2.950.000.000 previsto dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 4.100.000.000.";
Testo in vigore dal 9 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
