Art. 60 — Istituti di prevenzione e pena
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Per la costruzione, il completamento e lo adattamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena, e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 12 miliardi. La somma prevista dal precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio finanziario 1959-60. Il programma dei lavori da attuare in applicazione del presente articolo, nonche' l'ordine di precedenza tra essi, sara' approvato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per i lavori pubblici.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010
