Art. 60 — Istituti di prevenzione e pena
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010. 85 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per la costruzione, il completamento e lo adattamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena, e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 12 miliardi. La somma prevista dal precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio finanziario 1959-60. Il programma dei lavori da attuare in applicazione del presente articolo, nonche' l'ordine di precedenza tra essi, sara' approvato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per i lavori pubblici.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art60 · fonte del testo