Art. 20-bis — Decreti legislativi correttivi e integrativi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 2006 al 27 febbraio 2007. Leggi il testo vigente →
Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9 e 11, il Governo puo' adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 2006, n. 228
8La L. 12 luglio 2006, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 14) che "E' prorogato di un anno il termine di cui al comma 1 dell'articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'adozione di uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della citata legge 29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli oggetti, dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al medesimo articolo 20-bis."
Testo in vigore dal 13 luglio 2006 al 27 febbraio 2007
