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Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9 e 11, il Governo puo' adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Testo in vigore dal 16 dicembre 2005 al 13 luglio 2006

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