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Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attivita' sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilita' e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da' pubblicita' al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicita' in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione ((del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)) all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2006 al 29 luglio 2009

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 48/2017

    Questione inammissibile
    2 marzo 2017

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per incongruente motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 4- bis , della legge n. 401 del 1989, «in combinato disposto» con gli artt. 88 del r.d. n. 773 del 1931, 10, comma 9- octies , del d.l. n. 16 del 2012 (come convertito dalla legge n. 44 del 2012) e 2, commi 2- bis e 2- ter , del d.l. n. 40 del 2010 (come convertito dalla legge n. 73 del 2010), censurato dal Tribunale ordinario di Bari, in riferimento agli artt. 3, 25 e 41 Cost. nonché agli artt. 49 e 56 del TFUE, nella parte in cui: a) consente di indire una gara per l'attribuzione di concessioni per l'esercizio dell'attività di giochi e scommesse di durata inferiore a quelle rilasciate in precedenza, senza che queste ultime vengano revocate; b) prevede che il gioco con vincita in denaro possa essere raccolto dai soggetti titolari di concessione solo nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione, precludendone la partecipazione in forma telematica; c) sanziona penalmente i soggetti che raccolgono scommesse in assenza della prescritta autorizzazione di polizia, ove la concessione sia stata loro negata in violazione del diritto comunitario. La convinzione espressa dal rimettente sull'esistenza di contrasto delle disposizioni censurate con norme dell'Unione europea provviste di efficacia diretta (quali pacificamente sono gli artt. 49 e 56 TFUE, in tema di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi), rende incongruente la motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, la quale finisce coll'interessare una normativa che - secondo la ricostruzione dello stesso giudice a quo - non deve trovare applicazione nel giudizio principale. Né è sostenibile che l'incidente di legittimità costituzionale - in quanto idoneo a espungere formalmente dal corpus delle leggi la norma interna incompatibile con quelle dell'UE provviste di efficacia diretta ed evitare che sia applicata da parte di giudici (o magistrati del pubblico ministero) che disconoscano l'esistenza del contrasto - debba ritenersi pregiudiziale rispetto alla verifica di compatibilità comunitaria, poiché l'esigenza di dirimere discordanze interpretative non può valere a sovvertire le regole del giudizio incidentale di legittimità costituzionale - fondato sulla necessaria pregiudizialità rispetto ad esso della verifica della compatibilità con il diritto dell'UE - rendendo rilevante una questione che (proprio nella prospettiva del rimettente) non lo è. ( Precedenti citati: sentenza n. 284 del 2007, che, in relazione a questione analoga, ha ritenuto gli artt. 49 e 56 TFUE norme ad effetto diretto; ordinanze n. 241 del 2010 e n. 100 del 2009, sulla inammissibilità, per difettosa motivazione sulla rilevanza, di questioni aventi ad oggetto norme di cui il rimettente non deve fare applicazione in ragione del contrasto, da lui stesso prospettato, con norme comunitarie direttamente applicabili ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale fondata sull'art. 11 Cost., il giudice nazionale deve dare piena e immediata attuazione alle norme dell'Unione europea provviste di efficacia diretta e non applicare, in tutto o anche solo in parte, le norme interne ritenute con esse inconciliabili, previo - ove occorra - rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, per dirimere possibili dubbi riguardo all'esistenza di tale contrasto. La non applicazione delle norme interne ritenute in contrasto con le norme dell'UE deve essere evitata solo quando venga in rilievo il limite - sindacabile unicamente dalla Corte costituzionale - del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona. ( Precedenti citati: sentenze n. 226 del 2014, n. 80 del 2011, n. 125 del 2009 e n. 170 del 1984, ordinanza n. 207 del 2013, sulla non applicazione da parte dei giudici della norma interna incompatibile con norme comunitarie provviste di efficacia diretta; sentenze n. 238 del 2014, n. 284 del 2007 e n. 168 del 1991, sui c.d. "controlimiti" all'ingresso delle norme dell'UE ) . Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la questione di compatibilità comunitaria (oggi con il diritto dell'UE) costituisce un prius logico e giuridico rispetto alla questione di legittimità costituzionale in via incidentale, poiché investe la stessa applicabilità della norma censurata nel giudizio principale e, pertanto, la rilevanza della questione di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenza n. 75 del 2012, ordinanze n. 298 del 2011, n. 241 del 2010 e n. 100 del 2009; sentenza n. 284 del 2007, ordinanze n. 454 del 2006 e n. 85 del 2002, in relazione a questioni concernenti l'art. 4 della legge n. 401 del 1989 ).

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 41 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 284/2007

    Questione inammissibile
    13 luglio 2007

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in relazione all'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato, in riferimento all'art. 10, commi primo e secondo, Cost., nella parte in cui sanziona penalmente l'esercizio in Italia dell'attività di scommessa da parte di che sia privo di concessione, autorizzazione o licenza, dal momento che la censura non è sorretta da specifica motivazione. Pertanto, è giurisprudenza costante di questa Corte che il parametro dell'art. 10 non è utilizzabile, per le norme internazionali convenzionali rilevanti nella specie, diverse da quelle di cui al secondo comma.

    Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 454/2006

    Questione inammissibile
    28 dicembre 2006

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come richiamato dall'art. 4, comma 4- bis , della legge 13 dicembre 1989, n. 401, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui subordina il rilascio della licenza per l'esercizio delle scommesse al previo conseguimento della concessione «dello Stato italiano». Infatti, posto che le censure sollevate dai giudici rimettenti configurano, in sostanza, una questione di compatibilità comunitaria delle norme impugnate, non risulta adeguatamente motivata l'applicabilità delle disposizioni di diritto interno nei giudizi a quibus , con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni. - In relazione ai rapporti tra le norme dell’ordinamento interno e quelle dell’ordinamento comunitario e sulla possibilità di rimettere alla Corte costituzionale una questione di compatibilità comunitaria, v. citate sentenze n. 168/1991, n. 232/1989, n. 170/1984, n. 183/1973, n. 98/1965, ordinanze n. 536/1995 e n. 132/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 11 cost. · Art. 88 Testo unico di pubblica sicurezza

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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