Per le finalita' specificate agli articoli seguenti possono costituirsi societa' consortili fra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato, con la partecipazione, a seconda dei casi, di enti pubblici, anche territoriali, e enti privati di ricerca ed assistenza tecnica. L'attivita' di tali societa' consortili puo' riguardare:

  • a)la ricerca tecnologica e il trasferimento delle innovazioni, nonche' la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico delle imprese minori associate. In particolare, possono essere svolti i seguenti compiti: acquisizione, diffusione, applicazione di informazioni tecnologiche, promozione e sviluppo di progetti di ricerca e di servizi aziendali di natura tecnica; l'elaborazione e la realizzazione di progetti di ricerca per il risparmio energetico e per l'acquisizione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative ai prodotti petroliferi;
  • b)l'acquisizione di aree, nell'ambito di aree industriali attrezzate, attraverso: la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonche' l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attivita' collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dai programmi di interventi pluriennali ed eventuali varianti nell'ambito di accordi con gli enti locali competenti; l'azione promozionale per l'insediamento di attivita' produttive ivi compresa l'acquisizione di incarichi di progettazione tecnica; la vendita o la concessione di lotti alle imprese consorziate; la costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attivita' industriali e artigianali, depositi e magazzini; la vendita, la locazione, il leasing dei fabbricati e degli impianti alle imprese consorziate; la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi.

Testo vigente dal 27 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-21;240~art17 · fonte su Normattiva