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Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione il Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, approva i progetti esecutivi e li trasmette alla competente autorita' di bacino di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' alle amministrazioni dello Stato ed agli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa e a rilasciare pareri, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni e concessioni, anche edilizie, previsti da leggi statali e regionali. Qualora l'attivazione del piano di interventi richieda l'azione integrata di amministrazioni statali, di enti o di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Ministro dei trasporti promuove la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il Ministro dei trasporti convoca una conferenza cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni, enti ed organi di cui al comma 1. La conferenza valuta i progetti esecutivi nel rispetto delle disposizioni vigenti e si esprime su di essi entro trenta giorni dalla convocazione, in una seduta all'uopo convocata, approvando, ove occorrano, le opportune modifiche, senza che cio' comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. L'approvazione del progetto esecutivo, assunta all'unanimita', sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni e le concessioni, anche edilizie, previsti da leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti. Tutte le opere da eseguire in conformita' dei progetti esecutivi approvati per l'attuazione della presente legge, comprese le opere accessorie, le zone portuali, i collegamenti ed i raccordi, nonche' la costruzione delle zone di interscambio e delle strade laterali di servizio, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge. I progetti esecutivi per gli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione del sistema idroviario padano-veneto e i progetti relativi alle opere di cui all'articolo 6 sono soggetti alla valutazione di compatibilita' ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive norme di attuazione.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1990 al 12 agosto 2006
