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Alle cooperative agricole di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro consorzi di rilevanza nazionale, possono essere concessi mutui ventennali a tasso agevolato, entro il limite di impegno ventennale di lire 40 miliardi per l'anno 1992, per operazioni di credito finalizzate, in concorso con la capitalizzazione da parte dei soci, al consolidamento di passivita' onerose a breve. I mutui a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi fino ad un ammontare non superiore al 150 per cento del capitale versato dai soci ai sensi del medesimo comma. Nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, tale percentuale e' elevata al 200 per cento. Il concorso dello Stato negli interessi sui mutui di cui al comma 1 non puo' superare il 10 per cento, secondo criteri e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1992 al 20 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1992-02-07;140~art2 · fonte su Normattiva