Art. 8 — Realizzazione del sistema direzionale orientale
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Per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'articolo 1, il comune di Roma delibera un programma pluriennale contenente l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione e dei termini temporali al decorrere dei quali si intende procedere ad acquisirli, restando l'esecuzione delle espropriazioni subordinata solamente al decorrere dei predetti termini temporali. Gli immobili acquisiti ai sensi del comma 1, eccettuati quelli destinati ad utilizzazioni da parte del comune di Roma o comunque interessati alla localizzazione delle sedi pubbliche, sono dal comune medesimo ceduti, anche tramite asta pubblica, in proprieta' o in diritto di superficie a soggetti pubblici e privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni. I prezzi di cessione sono determinati sulla base dei costi di acquisizione maggiorati delle quote, proporzionali ai volumi od alle superfici degli immobili risultanti dalle previste trasformazioni, dei costi delle opere, di competenza del comune, per la sistemazione e le urbanizzazioni degli ambiti in cui ricadono gli immobili interessati. Per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'articolo 1 e' applicabile l'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 anche per insediamenti per attivita' terziarie e direzionali.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1990 al 1 gennaio 2002
