L'intero stanziamento previsto al primo comma dell'articolo 13 per l'esercizio finanziario 1966 e' destinato a contribuire al completamento, nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed aggiunte, delle opere gia' iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi programmi sono predisposti tenendo conto dell'entita' e della funzionalita' delle opere, nonche' dei tempi tecnici necessari per la loro ultimazione e sono approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1.

Testo vigente dal 12 agosto 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-07-22;614~art15 · fonte su Normattiva