Art. 8 — Esenzioni fiscali per le nuove imprese artigiane e industriali
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Le nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto produzione di beni, che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, numero 646, e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attivita' - rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura - da ogni tributo diretto sul reddito. Per le nuove imprese industriali l'esenzione e' applicabile alle aziende, il cui investimento in impianti fissi non superi comunque due miliardi di lire. Tale esenzione si applica anche al maggiore reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale in impianti fissi non superi il limite di cui al precedente comma. Le modalita' per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste o richiamate dalla presente legge, sono determinate con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.
Testo in vigore dal 12 agosto 1966 al 28 febbraio 1982
