Art. 9
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[1]L'importo di lire 190.165 milioni di cui alla lettera F) del precedente articolo 3 e' assegnato alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti per consentire agli stessi di estinguere, nei limiti degli stessi importi i debiti esposti nei confronti di operatori sanitari:
[2]Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie
[3]38.295
[4]Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria)
[5]10.047
[6]Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)
[7]2.606
[8]Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (gestione assistenza sanitaria)
[9]6.457
[10]Cassa mutua provinciale di malattia di Trento
[11]3.000
[12]Cassa mutua provinciale di malattia da Bolzano
[13]1.240
Testo in vigore dal 28 novembre 1980 al 22 dicembre 2008
