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[1]L'importo di lire 190.165 milioni di cui alla lettera F) del precedente articolo 3 e' assegnato alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti per consentire agli stessi di estinguere, nei limiti degli stessi importi i debiti esposti nei confronti di operatori sanitari:

[2]Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie

[3]38.295

[4]Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria)

[5]10.047

[6]Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)

[7]2.606

[8]Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (gestione assistenza sanitaria)

[9]6.457

[10]Cassa mutua provinciale di malattia di Trento

[11]3.000

[12]Cassa mutua provinciale di malattia da Bolzano

[13]1.240

Testo in vigore dal 28 novembre 1980 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-11-28;783~art9 · fonte del testo