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I progetti e i contratti nonche' gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture, inerenti all'attuazione del programma di cui all'articolo 1 e fino all'importo complessivo di lire 300 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione, senza obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti. Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a 300 milioni di lire e' prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti, il conforme parere di un comitato presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da due rappresentanti tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale dell'aviazione civile, da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare designati dal Ministro per la difesa e da sei funzionari di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, dei quali due designati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e quattro designati ciascuno dai Ministri per la difesa, il tesoro, le finanze e le partecipazioni statali. ((Per l'esame dei progetti interessanti specificamente una o piu' regioni, il comitato indicato nel precedente comma e' integrato da un rappresentante delle regioni interessate)). Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - coadiuvato da quattro impiegati della stessa direzione generale. I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 13 agosto 1975, n.377, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n.493

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Il D.L. 13 agosto 1975, n.377, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n.493 ha disposto (con l'art.15 comma 3) che "I limiti temporali di efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, sono correlativamente prorogati di due anni."

Testo in vigore dal 25 gennaio 1978 al 12 settembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-12-22;825~art2 · fonte su Normattiva