Art. 2
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I progetti e i contratti nonche' gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture, inerenti all'attuazione del programma di cui all'articolo 1 e fino all'importo complessivo di lire 300 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione, senza obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.3 Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a 300 milioni di lire e' prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti, il conforme parere di un comitato presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da due rappresentanti tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale dell'aviazione civile, da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare designati dal Ministro per la difesa e da sei funzionari di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, dei quali due designati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e quattro designati ciascuno dai Ministri per la difesa, il tesoro, le finanze e le partecipazioni statali.3 Per l'esame dei progetti interessanti specificamente una o piu' regioni, il comitato indicato nel precedente comma e' integrato da un rappresentante delle regioni interessate. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - coadiuvato da quattro impiegati della stessa direzione generale. I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.13
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 13 agosto 1975, n.377, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n.493
1Il D.L. 13 agosto 1975, n.377, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n.493 ha disposto (con l'art.15 comma 3) che "I limiti temporali di efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, sono correlativamente prorogati di due anni."
La L. 22 agosto 1985, n.449 ha diposto (con l'art. 5, comma 1) che "E' ricostituito, per il periodo di otto anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato previsto dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, e successive modificazioni e integrazioni, nella seguente composizione: il Ministro dei trasporti o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, presidente, il cui voto prevale in caso di parita'; il direttore generale dell'Aviazione civile; un consigliere di Stato; un consigliere della Corte dei conti; un avvocato dello Stato; un rappresentante del Consiglio superiore dell'aviazione civile; un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici; tre funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a dirigente superiore di cui due appartenenti al ruolo tecnico; un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore; un ufficiale generale dell'Aeronautica militare designato dal Ministero della difesa". Ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Per l'esame degli aspetti riguardanti la sicurezza e l'assistenza al volo, il Comitato e' integrato da un funzionario dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con qualifica non inferiore a direttore centrale, il quale ha voto consultivo". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Per l'esame dei progetti interessanti specificatamente una o piu' Regioni, il Comitato e' integrato dal presidente o da un membro della giunta della Regione interessata che partecipa al Comitato stesso con voto consultivo". Ha poi disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, posto a capo di un ufficio di segreteria da costituirsi, con decreto del Ministro dei trasporti, con un massimo di quattro componenti". Ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "Il parere del predetto Comitato e' prescritto, oltre che per gli affari indicati nel primo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, anche in materia di piani regolatori aeroportuali e di controversie di qualsiasi natura relative all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge". Ha disposto inoltre (con l'art. 5, comma 6) che "Il parere viene emesso entro centoventi giorni dalla richiesta. In difetto si intende emesso un parere favorevole". Ha infine disposto (con l'art. 5, comma 7) che "L'importo di lire 300 milioni, indicato nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, e' elevato a lire 1.000 milioni."
Testo in vigore dal 12 settembre 1985 al 9 ottobre 2010
