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Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata la complessiva spesa di lire 340 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1989 e di lire 280 miliardi nell'anno 1990, cui si provvede:
- a)quanto a lire 280 miliardi per l'anno 1990, a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, intendendosi corrispondentemente ridotta di lire 140 miliardi ciascuna delle somme di cui agli articoli 3 e 4 della stessa legge n. 752 del 1986;
- b)quanto a lire 60 miliardi, per l'anno 1989, mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui del capitolo 7542 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno medesimo. Agli oneri di spesa corrente relativi all'attuazione della presente legge si provvede utilizzando lo stanziamento globale di 340 miliardi di cui al comma 1 entro il limite dell'uno per mille. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 28 aprile 1990 al 21 marzo 1991
