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Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata la complessiva spesa di lire 340 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1989 e di lire 280 miliardi nell'anno 1990, cui si provvede:

  • a)quanto a lire 280 miliardi per l'anno 1990, a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, intendendosi corrispondentemente ridotta di lire 140 miliardi ciascuna delle somme di cui agli articoli 3 e 4 della stessa legge n. 752 del 1986;
  • b)quanto a lire 60 miliardi, per l'anno 1989, mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui del capitolo 7542 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno medesimo. Agli oneri di spesa corrente relativi all'attuazione della presente legge si provvede utilizzando lo stanziamento globale di 340 miliardi di cui al comma 1 entro il limite dell'uno per mille. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 28 aprile 1990 al 21 marzo 1991

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 116/1991

    Illegittimità dichiarata
    15 marzo 1991

    L'art. 8 legge 9 aprile 1990, n. 87 prevede, per l'attuazione delle finalità perseguite dalla stessa legge, uno stanziamento complessivo di 340 miliardi distribuito su due esercizi (1989 e 1990) e coperto, per il 1990, con l'imputazione di 280 miliardi a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per tale anno dall'art. 1, comma primo, della legge 8 novembre 1986, n. 752 "intendendosi corrispondentemente ridotta di lire 140 miliardi ciascuna delle somme di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 752 del 1986". Anche se la Costituzione non vieta che nuove leggi statali intervengano a modificare la legislazione preesistente, per quanto riguarda i proventi attribuiti dallo Stato alle Regioni, e la riduzione di spesa operata a carico dell'art. 4 della legge n. 752/1986 non è tale da dar luogo a lesioni dell'autonomia finanziaria regionale venendo a incidere solo sull'esercizio di competenze statali, tuttavia, questo non toglie che la sottrazione dell'importo di 140 miliardi dal finanziamento previsto nell'art. 3 della legge n. 752/1986 possa, invece, incidere su tale autonomia, per il fatto di utilizzare risorse già destinate, per l'anno 1990, alle Regioni ed alle Province autonome con riferimento ad interventi nel settore agricolo di competenza regionale e provinciale. In questo caso la lesione dell'autonomia finanziaria rappresenta la conseguenza della riduzione, operata nel corso dell'esercizio annuale, di una somma da tempo stanziata, in relazione allo stesso esercizio, a favore delle Regioni e delle Province autonome per interventi connessi a competenze rimaste invariate. Una riduzione di risorse disposta in questi termini, infatti, determina uno squilibrio nella sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni ed alle Province autonome, stante la sua possibile incidenza su programmi di intervento e di spesa già adottati e in corso di svolgimento. Pertanto è costituzionalmente illegittimo l'art. 8, primo comma, lett. a, legge 9 aprile 1990 n. 87, già citato, nella parte in cui riduce di 140 miliardi la somma già prevista dall'art. 3 legge 8 novembre 1986 n. 752. - V., in materia di modifica di legislazione preesistente da parte dello Stato per i proventi attribuiti alle Regioni, la sentenza n. 245/1984.

    Art. 4 Interventi urgenti per la zootecnia · Art. 3 Interventi urgenti per la zootecnia · Art. 1 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura · Art. 8 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;87~art8 · fonte su Normattiva