Interventi urgenti per Venezia e Chioggia
Art. 8 — Disposizioni finali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 novembre 1991 al 22 dicembre 1992. Leggi il testo vigente →
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge.
Testo in vigore dal 14 novembre 1991 al 22 dicembre 1992
