Interventi urgenti per Venezia e Chioggia

Art. 8 — Disposizioni finali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 novembre 1991 al 22 dicembre 1992. Leggi il testo vigente →

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge.

Testo in vigore dal 14 novembre 1991 al 22 dicembre 1992

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-11-08;360~art8 · fonte su Normattiva