Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente art. 8, un sopraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

  • a)ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tramvie e funicolari extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani: biglietti d'importo fino a lire 50............... L. 5 biglietti d'importo da lire 51 a lire 100........... L. 10 biglietti d'importo da lire 101 a lire 205........... L. 20 biglietti d'importo da lire 201 a lire 500........... L. 50 biglietti d'importo da L. 501 a L. 1000............ L. 100 biglietti d'importo da L. 1001 a L. 2000........... L. 150 biglietti d'importo oltre lire 2000.............. L. 200 b) pubblici servizi di trasporti urbani (autofilotranvie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna urbani): biglietti di qualsiasi importo................. L. 5

Testo vigente dal 6 dicembre 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-12-02;944~art9 · fonte del testo