Le Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare a favore del Fondo nazionale medesimo un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

  • a)ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tranvie e funicolari extra-urbane, autolinee extra-urbane e servizi di navigazione interna extra-urbani: per importi fino a L. 50...................................... L. 5 " " da L. 51 a L. 100............................. " 10 " " " 101 " 200............................. " 20 " " " 201 " 500............................. " 50 " " " 501 " 1000............................. " 100 " " " 1001 " 2000............................. " 150 " " oltre L. 2000..................................... " 200 b) pubblici servizi di trasporto urbani (autofilotranvie, funicolari, funivie, ascensori e servizi di navigazione interna): per qualsiasi importo......................................... L. 5

Testo vigente dal 25 novembre 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-11-22;1571~art9 · fonte del testo