Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del tondo di cui al precedente art. 8, un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

  • a)ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tramvie e funicolari extra-urbane, autolinee extra-urbane e servizi di navigazione interna extra-urbani: biglietti di importo fino a L. 50 L. 5 biglietti di importo da L. 51 a L. 100 " 10 biglietti di importo da L. 101 a L. 200 " 20 biglietti di importo da L. 201 a L. 500 " 50 biglietti di importo da L. 501 a L. 1000 " 100 biglietti di importo da L. 1001 a L. 2000 " 150 biglietti di importo oltre L. 2000 " 200
  • b)pubblici servizi di trasporti urbani (autofilotram vie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna ur bani): biglietti di qualsiasi importo.................... L. 5

Testo vigente dal 7 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-12-05;1302~art9 · fonte del testo