Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana

Art. 1 — Istituzione dei comitati degli italiani all'estero

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Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani, e' istituito un comitato dell'emigrazione italiana.

Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 8 luglio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-05-08;205~art1 · fonte del testo