Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana
Art. 1 — Istituzione dei comitati degli italiani all'estero
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Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani, e' istituito un comitato dell'emigrazione italiana.
Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 8 luglio 1990
