Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana

Art. 1 — Istituzione dei comitati degli italiani all'estero

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Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, e le agenzie consolari nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani, e' istituito un comitato degli italiani all'estero. Nei Paesi in cui risiedono almeno tremila cittadini italiani e nei quali non siano istituiti uffici consolari di prima categoria, il comitato degli italiani all'estero e' costituito presso la missione diplomatica. In tal caso, le funzioni assegnate dalla presente legge agli uffici consolari vengono svolte dalla cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della cancelleria stessa, all'uopo delegato dal capo missione. ((2-bis. In casi particolari, tenuto conto della vastita' della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e laddove le condizioni locali lo consiglino, il Ministero degli affari esteri puo' costituire, anche su richiesta del Comitato degli italiani all'estero (COMITES) in carica, piu' Comitati all'interno della medesima circoscrizione. A tal fine il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, adotta apposito decreto))

Testo in vigore dal 24 dicembre 1997 al 11 novembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-05-08;205~art1 · fonte su Normattiva