Art. 13 — (Elettorato attivo). 1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che siano residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che siano elettori ai sensi del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni
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Hanno diritto al voto i cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, purche' in possesso di passaporto valido o di documento equipollente, nonche' di documento attestante la loro residenza nella predetta circoscrizione da almeno dodici mesi, e che dichiarino, a norma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 8 luglio 1990
