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In attesa che la materia della registrazione anagrafica dei cittadini residenti nelle circoscrizioni consolari sia disciplinata con apposite norme, ed ai soli fini dell'elezione dei comitati dell'emigrazione italiana, presso ogni ufficio consolare, nella cui circoscrizione risiedano almeno tremila cittadini italiani, viene compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, e la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare stessa di ciascun elettore. L'iscrizione avviene d'ufficio ovvero su istanza dell'interessato, con l'esibizione dei documenti di cui al precedente articolo. Il capo dell'ufficio consolare e' comunque tenuto a dare la massima diffusione all'istituzione dell'elenco precitato, invitando - mediante ogni possibile mezzo e tramite di informazione, ivi compresi enti, imprese, associazioni ed altre istituzioni presso cui trovansi cittadini italiani - i cittadini stessi ad iscriversi. L'elenco e' pubblico e aggiornato periodicamente d'ufficio o sulla base delle dichiarazioni degli interessati, previa verifica a cura degli uffici consolari. Le iscrizioni si chiudono al trentesimo giorno precedente le elezioni.

Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 8 luglio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-05-08;205~art14 · fonte su Normattiva