Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana

Art. 22 — Ripartizione dei seggi

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Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere. I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 11 novembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-05-08;205~art22 · fonte su Normattiva