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[1]I Consigli provinciali dell'economia assorbiranno le Camere di commercio, i Consigli agrari provinciali, i Comitati forestali, le Commissioni provinciali di agricoltura, i Comizi agrari, assumendone tutte le attivita' e gli oneri.

[2]S'intenderanno conseguentemente abrogate le disposizioni che regolano gli Enti ed organi assorbiti.

[3]I Comizi agrari potranno rimanere in vita conservando il loro patrimonio e la qualita' di Enti morali, per il conseguimento, nell'ambito del circondario o del mandamento, di fini attinenti al progresso dell'agricoltura e al miglioramento delle condizioni delle classi agricole da determinarsi in un nuovo statuto soggetto ad approvazione a norma di legge. Essi non avranno, pero', funzioni di carattere ufficiale e saranno considerati compresi tra le istituzioni di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 770.

[4]I Comizi agrari, i quali esercitano le funzioni anche di consorzi agrari per l'acquisto e la distribuzione di materie utili in agricoltura, avranno facolta' di trasformarsi in consorzi agrari o societa' anonime cooperative a norma degli articoli 219 e 228 del Codice di commercio, conservando il loro patrimonio e le loro funzioni.

[5]Sara' provveduto in sede di regolamento a coordinare i Consigli provinciali dell'economia con altri istituti od Enti esistenti che non fossero eventualmente contemplati dalla presente legge.

Testo in vigore dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-04-18;731~art35 · fonte del testo