Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010. Leggi il testo vigente →
I ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010
