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Si segue il procedimento in camera di consiglio:

  • 1)per i giudizi per i quali si debba soltanto dare atto della rinuncia al ricorso o dichiarare la perenzione;
  • 2)per i ricorsi per i quali tutte le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;
  • 3)per i ricorsi contro le decisioni del prefetto sulle controversie in materia di spedalita', previste dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251, concernente modifica agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1776;
  • 4)per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 27, n. 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Nei casi di cui ai numeri precedenti se una delle parti ne faccia richiesta il presidente ordina che il ricorso si tratti in udienza pubblica.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 100/2006

    Questione infondata
    10 marzo 2006

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), sollevata in relazione agli articoli 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con l'ordinanz…

    Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 19 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 27 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art27 · fonte su Normattiva