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Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i ricorsi aventi ad oggetto diritti ed interessi di persone fisiche o giuridiche, la cui tutela non sia attribuita alla autorita' giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art4 · fonte su Normattiva