Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 settembre 1952 al 7 luglio 1955. Leggi il testo vigente →

Il Centro e' retto da un Consiglio di amministrazione composto

  • a)di on Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione che lo presiede
  • b)di tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione c) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;
  • d)di un rappresentante del Ministero del tesoro. Il Consiglio elegge nel suo seno un vice presidente e un segretario. Il Consiglio dura in carica un triennio ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica, istruzione di concerto con quello per gli affari esteri. I membri del Consiglio di amministrazione possono essere sostituiti nel corso del triennio e possono essere confermati alla scadenza di esso.

Testo in vigore dal 5 settembre 1952 al 7 luglio 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1127~art3 · fonte del testo