Art. 3
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((Il C.I.V.I.S. e' retto da un Consiglio di amministrazione composto di 13 membri, dei quali:
- a)5 designati dal Ministro per la pubblica istruzione;
- b)3 designati dal Ministro per gli affari esteri;
- c)1 designato dal Ministro per l'interno;
- d)1 designato dal Ministro per il tesoro;
- e)2 in rappresentanza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui 1 designato dalla 2ª Sezione del Consiglio stesso;
- f)I studente universitario, designato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentite le organizzazioni rappresentative studentesche universitarie. Il Consiglio dura in carica un triennio ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione fra i membri di cui alle lettere a) ed e) del presente articolo. Il vice presidente e' eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti)).
Testo in vigore dal 14 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010
