Art. 3
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((Il Centro e' retto da un Consiglio di amministrazione composto:
- a)di un Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, presidente;
- b)di quattro rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
- c)di tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri;
- d)di un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e)di due rappresetanti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, tra i quali uno designato dalla seconda Sezione del Consiglio stesso)). Il Consiglio elegge nel suo seno un vice presidente e un segretario. Il Consiglio dura in carica un triennio ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica, istruzione di concerto con quello per gli affari esteri. I membri del Consiglio di amministrazione possono essere sostituiti nel corso del triennio e possono essere confermati alla scadenza di esso.
Testo in vigore dal 7 luglio 1955 al 14 dicembre 1962
