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Il Comitato nazionale per le ricerche nucleari istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1952 e successivamente modificato col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 1956, e' soppresso e cessa dalle sue funzioni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Le societa' per azioni costituite dal Comitato nazionale per le ricerche nucleari sono messe in liquidazione con decreto del Ministro per l'industria e il commercio. Con decorrenza dalla stessa data, tutto il patrimonio destinato agli scopi indicati nei due decreti sopra citati nonche' nella legge 5 febbraio 1957, n. 19, anche se intestati al Consiglio nazionale delle ricerche, e' devoluto al C.N.E.N. il quale subentra di pieno diritto nella titolarita' dei relativi beni, diritti e rapporti attivi e passivi. Il Comitato e' autorizzato a provvedere, quando occorre, alla materiale rettifica delle intestazioni di beni, diritti e rapporti in corso con proprie dichiarazioni o comunicazioni agli uffici competenti e ai terzi. Tutte le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali di qualsiasi natura, contemplati dal presente articolo, sono esenti da ogni imposta o tassa.

Testo in vigore dal 6 settembre 1960 al 14 settembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-08-11;933~art16 · fonte del testo