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E' istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui fanno parte:

  • a)il primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;
  • b)il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;
  • c)cinque componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato militare di cassazione;
  • d)due componenti estranei alla magistratura militare, scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; uno di essi e' eletto dal Consiglio vice presidente; i due componenti estranei alla magistratura militare non possono esercitare attivita' professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare ne' possono esercitare attivita' professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare. Presso il Consiglio della magistratura militare e' costituito un comitato di presidenza composto dal primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, dal componente di cui alla lettera d) del comma 1 eletto vice presidente e dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il comitato promuove l'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari e' regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validita' e' necessaria la presenza di almeno sei componenti, di cui tre elettivi. A parita' di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio dura in carica quattro anni. Per quanto concerne lo stato giuridico dei componenti non magistrati del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, avuto riguardo alle incompatibilita', ai carichi di lavoro e alle indennita' dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento. E' abrogato l'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari e' esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate le norme concernenti l'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, nonche' le disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso e per la sua prima formazione e quelle di adattamento delle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1989 al 1 gennaio 2008

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 542/2000

    Questione infondata
    4 dicembre 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 7, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, dell'art. 7, secondo comma, del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 - censurate, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che i tribunali militari siano formati da magistrati militari (la c.d. magistratura militare), posti alle dipendenze del Ministero della difesa, il quale esercita l'azione disciplinare, e governati da un Consiglio della magistratura militare avente le stesse attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura - considerato che la differenziazione organizzativa della giurisdizione militare in tempo di pace, a competenza rigorosamente circoscritta, non pregiudica di per sé il corretto esercizio della funzione giurisdizionale anche per l'assimilazione delle garanzie di indipendenza stabilite per i magistrati militari a quelle dei magistrati ordinari. Né può ritenersi lesivo dell'indipendenza della magistratura militare l'attribuzione dell'azione disciplinare e dei provvedimenti relativi allo 'status' dei magistrati militari al Ministro della difesa anzichè al Ministro della giustizia i cui compiti si riferiscono esclusivamente alla magistratura ordinaria, tenuto conto che al Consiglio della magistratura militare sono assegnate le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura. - sull'articolazione differenziata della magistratura militare, si vedano anche le sentenze n. 52/1998 e 71/1995; - sull'organizzazione e le garanzie costituzionali delle altre magistrature: sentenze nn. 278/1987 e 1/1978; - sull'art. 108 Cost., si vedano anche le sentenze nn. 266/1988 e 67/1984; - sull'assimilazione delle garanzie d'indipendenza per i giudici militari, a quelle previste per i giudici ordinari, v. anche le sentenze nn. 392/2000, 52/1998 e 71/1995; - sul parallelismo delle attribuzioni a ministri e consigli, v. l'ordinanza n. 262/1993 e la sentenza n. 52/1998. A.G.

    Art. 101 cost. · Art. 103 cost. · Art. 104 cost. · Art. 107 cost.

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  • Ordinanza n. 116/1999

    Questione infondata
    2 aprile 1999

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost., nei confronti dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della Magistratura militare), nella parte in cui si stabilisce che la funzione disciplinare nei riguardi dei magistrati militari, nonostante la sua riconosciuta natura giurisdizionale, viene esercitata, in mancanza di una apposita sezione, dallo stesso Consiglio, nella sua composizione ordinaria, con un numero variabile da sei a otto membri, di volta in volta stabilito, con ampia discrezionalità, dai singoli giudici e dal presidente del collegio. La questione, infatti, è stata già ritenuta dalla Corte priva di fondamento, in decisioni rispetto alle quali il giudice 'a quò non propone argomenti ulteriori o comunque tali da indurre ad un diverso scrutinio. - S. n. 52/1998 e O. n. 251/1998. Sulla natura giurisdizionale della funzione disciplinare del CMM, v. S. n. 71/1995.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 102 cost. · Art. 108 cost.

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  • Ordinanza n. 251/1998

    Questione infondata
    9 luglio 1998

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, comma primo, Cost., nei confronti dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge, istitutiva del Consiglio della magistratura militare, 30 dicembre 1988, n. 561, nelle parti in cui non prevedono l'istituzione di una sezione disciplinare del Consiglio della magistratura militare, nonché di meccanismi che, nell'ipotesi in cui, nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari, alcuni dei componenti effettivi del Consiglio (per astensione, ricusazione o altri impedimenti) si trovino nell'impossibilità di prender parte alle rispettive deliberazioni, garantiscano, con la presenza di componenti supplenti, l'invariabilità numerica del collegio giudicante. Invero, riguardo al motivo dedotto in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, è da escludere - come la Corte costituzionale ha già affermato nel decidere analoga questione - che la omologazione del Consiglio della magistratura militare al Consiglio superiore della magistratura cui è ispirata la legge istitutiva del primo, debba, per esigenze costituzionali, spingersi fino a prescrivere le modifiche delle norme impugnate pretese dall'autorità rimettente. Mentre, riguardo al motivo svolto in riferimento al principio del giudice naturale precostituito per legge, va rilevato che a tale concetto la tematica della invariabilità numerica della composizione del collegio è sicuramente estranea. - Per la non fondatezza di questione già sollevata, nei confronti delle disposizioni oggetto dell'attuale impugnativa, in riferimento, oltre che all'art. 3, all'art. 108 Cost., v. S. n. 52/1998. Inoltre, sulle affinità tra Consiglio della magistratura militare e Consiglio superiore della magistratura, v., in particolare, S. n. 71/1995. Sulla non incidenza, in generale, della variabilità numerica del collegio giudicante sull'autonomia dell'esercizio della giurisdizione, v. S. n. 284/1986. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 108 cost. · Art. 1 Istituzione del Consiglio della magistratura militare

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-12-30;561~art1 · fonte su Normattiva