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E' istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui fanno parte:
- a)il primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;
- b)il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;
- c)due componenti eletti dai magistrati militari;
- d)un componente estraneo alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non puo' esercitare attivita' professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare ne' puo' esercitare attivita' professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare. (( Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il posto di organico e' reso indisponibile per la medesima durata. )) (( L'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente. )) Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari e' regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validita' e' necessaria la presenza di (( almeno tre componenti, di cui uno elettivo.)) A parita' di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio dura in carica quattro anni. Per quanto concerne lo stato giuridico (( del componente non magistrato)) del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di (( tale componente)) e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, avuto riguardo alle incompatibilita', ai carichi di lavoro e alle indennita' dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento. E' abrogato l'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari e' esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate le norme concernenti l'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, nonche' le disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso e per la sua prima formazione e quelle di adattamento delle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura.(( Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, e' rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 dicembre 2007, n. 244
1La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 604) che " 604. Per le stesse finalita' di cui al comma 603, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti, rispettivamente, da cinque a quattro, di cui almeno uno con funzioni di cassazione, e da due ad uno, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio."
Testo in vigore dal 5 agosto 2009 al 9 ottobre 2010
