Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 7, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, dell'art. 7, secondo comma, del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 - censurate, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che i tribunali militari siano formati da magistrati militari (la c.d. magistratura militare), posti alle dipendenze del Ministero della difesa, il quale esercita l'azione disciplinare, e governati da un Consiglio della magistratura militare avente le stesse attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura - considerato che la differenziazione organizzativa della giurisdizione militare in tempo di pace, a competenza rigorosamente circoscritta, non pregiudica di per sé il corretto esercizio della funzione giurisdizionale anche per l'assimilazione delle garanzie di indipendenza stabilite per i magistrati militari a quelle dei magistrati ordinari. Né può ritenersi lesivo dell'indipendenza della magistratura militare l'attribuzione dell'azione disciplinare e dei provvedimenti relativi allo 'status' dei magistrati militari al Ministro della difesa anzichè al Ministro della giustizia i cui compiti si riferiscono esclusivamente alla magistratura ordinaria, tenuto conto che al Consiglio della magistratura militare sono assegnate le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura. - sull'articolazione differenziata della magistratura militare, si vedano anche le sentenze n. 52/1998 e 71/1995; - sull'organizzazione e le garanzie costituzionali delle altre magistrature: sentenze nn. 278/1987 e 1/1978; - sull'art. 108 Cost., si vedano anche le sentenze nn. 266/1988 e 67/1984; - sull'assimilazione delle garanzie d'indipendenza per i giudici militari, a quelle previste per i giudici ordinari, v. anche le sentenze nn. 392/2000, 52/1998 e 71/1995; - sul parallelismo delle attribuzioni a ministri e consigli, v. l'ordinanza n. 262/1993 e la sentenza n. 52/1998. A.G.
Art. 101 cost. · Art. 103 cost. · Art. 104 cost. · Art. 107 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost., nei confronti dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della Magistratura militare), nella parte in cui si stabilisce che la funzione disciplinare nei riguardi dei magistrati militari, nonostante la sua riconosciuta natura giurisdizionale, viene esercitata, in mancanza di una apposita sezione, dallo stesso Consiglio, nella sua composizione ordinaria, con un numero variabile da sei a otto membri, di volta in volta stabilito, con ampia discrezionalità, dai singoli giudici e dal presidente del collegio. La questione, infatti, è stata già ritenuta dalla Corte priva di fondamento, in decisioni rispetto alle quali il giudice 'a quò non propone argomenti ulteriori o comunque tali da indurre ad un diverso scrutinio. - S. n. 52/1998 e O. n. 251/1998. Sulla natura giurisdizionale della funzione disciplinare del CMM, v. S. n. 71/1995.
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 102 cost. · Art. 108 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, comma primo, Cost., nei confronti dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge, istitutiva del Consiglio della magistratura militare, 30 dicembre 1988, n. 561, nelle parti in cui non prevedono l'istituzione di una sezione disciplinare del Consiglio della magistratura militare, nonché di meccanismi che, nell'ipotesi in cui, nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari, alcuni dei componenti effettivi del Consiglio (per astensione, ricusazione o altri impedimenti) si trovino nell'impossibilità di prender parte alle rispettive deliberazioni, garantiscano, con la presenza di componenti supplenti, l'invariabilità numerica del collegio giudicante. Invero, riguardo al motivo dedotto in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, è da escludere - come la Corte costituzionale ha già affermato nel decidere analoga questione - che la omologazione del Consiglio della magistratura militare al Consiglio superiore della magistratura cui è ispirata la legge istitutiva del primo, debba, per esigenze costituzionali, spingersi fino a prescrivere le modifiche delle norme impugnate pretese dall'autorità rimettente. Mentre, riguardo al motivo svolto in riferimento al principio del giudice naturale precostituito per legge, va rilevato che a tale concetto la tematica della invariabilità numerica della composizione del collegio è sicuramente estranea. - Per la non fondatezza di questione già sollevata, nei confronti delle disposizioni oggetto dell'attuale impugnativa, in riferimento, oltre che all'art. 3, all'art. 108 Cost., v. S. n. 52/1998. Inoltre, sulle affinità tra Consiglio della magistratura militare e Consiglio superiore della magistratura, v., in particolare, S. n. 71/1995. Sulla non incidenza, in generale, della variabilità numerica del collegio giudicante sull'autonomia dell'esercizio della giurisdizione, v. S. n. 284/1986. red.: S. Pomodoro
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 108 cost. · Art. 1 Istituzione del Consiglio della magistratura militare
Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 108, comma 2, Cost., in relazione all'art. 4 l. 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura)ed all'art. 7 d.P.R. 24 marzo 1989, n. 158, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, l. 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare) - nella parte in cui non assicura l'invariabilità numerica del collegio, prevedendo: a) - l'attribuzione della competenza ad assumere le decisioni disciplinari nei confronti dei magistrati militari ad una apposita sezione disciplinare del Consiglio; b) - la correlativa possibilità di fare ricorso a componenti supplenti per i casi di impedimento, astensione o ricusazione dei componenti effettivi - in quanto - posto che il C.S.M. è organo la cui composizione, durata e competenza sono fissate dalla Costituzione (artt. 104 e 105), anche relativamente alle regole concernenti le incompatibilità e la rieleggibilità dei suoi componenti, ed è presieduto dal Presidente della Repubblica, mentre il C.M.M. è organo istituito con legge ordinaria in conformità a quanto stabilito dall'art. 108, comma secondo, Cost., che è inteso ad assicurare l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali mediante previsioni contenute in leggi ordinarie; che la Costituzione (art. 105) si limita ad attribuire al C.S.M. la competenza ad adottare anche i provvedimenti disciplinari concernenti i magistrati ordinari, mentre la Sezione disciplinare, istituita e regolata con legge ordinaria (n. 195 del 1958 e successive modificazioni) rappresenta una soluzione organizzativa specifica, consentita bensì dalla Costituzione, ma che non trova e non deve necessariamente trovare riscontro nella previsione delle leggi che regolano gli organi cui sono attribuite funzioni disciplinari nei confronti di appartenenti a ordini e collegi, e nemmeno in quelle che regolano i vari consigli (o consigli di presidenza) a cui è demandato di svolgere, in forme giurisdizionali, giudizi disciplinari nei confronti dei magistrati appartenenti a giurisdizioni speciali; che la sentenza n. 71 del 1995, nell'affermare che la configurazione dei procedimenti disciplinari per i magistrati militari in forme giurisdizionali non rappresenta l'introduzione di un nuovo giudice speciale, assimila le funzioni del C.M.M. a quelle del C.S.M., senza che ciò implichi ne' determini identità di strutture, venendo anzi sottolineata la distinzione organizzativo-ordinamentale dei due organismi; che l'indipendenza dell'organo di autogoverno è necessariamente correlata all'indipendenza dei singoli magistrati, che è assicurata, oltre che dalle garanzie di 'status', anche dai modi con i quali è svolta la funzione, nel senso della inesistenza di vincoli che possano comportare una soggezione formale o sostanziale da altri; e che i collegi esercitati funzioni giudiziari in materia disciplinare non si pongono in contrasto con l'esigenza costituzionale di indipendenza, quando la loro composizione sia "variabile", la variabilità numerica non essendo idonea a pregiudicare l'autonomo esercizio della giurisdizione, giacché rimane inalterata la libertà di giudizio dei membri intervenuti - la denunciata mancanza di completa omogeneità tra la disciplina impugnata e quella regolatrice della funzione disciplinare svolta dal C.S.M. nei confronti dei magistrati ordinari non determina alcuna violazione dell'art. 3 Cost.; ed in quanto il carattere giurisdizionale assicurato alla procedura disciplinare del C.M.M. è sufficiente ad escludere una lesione dell'art. 108, comma secondo, Cost., il quale non impone di spingere l'omologazione di tale organo al C.S.M. fino a prescriverne una composizione fissa e la presenza di componenti supplenti nelle procedure disciplinari di sua competenza. - S. nn. 12/1971, 284/1986, 71/1995. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 108 cost. · Art. 1 Istituzione del Consiglio della magistratura militare
Il rifluire della magistratura militare nell'alveo della posizione propria della magistratura ordinaria - pur mantenendosene ancora organizzativamente distinta - significativamente comprovato, nell'ordinamento giudiziario militare di pace - così come modellato dalle leggi 7 maggio 1981, n. 180 e 30 dicembre 1988 n. 561 - dalla diretta attribuzione alla Corte di cassazione delle funzioni di legittimità un tempo attribuite al Tribunale supremo militare presso la Corte stessa, nonché, in particolare, dalla titolarità della presidenza del Consiglio della magistratura militare attribuita per legge al Presidente dell'organo supremo della giurisdizione ordinaria, denota che la scelta, conforme a questa impostazione, di configurare, nell'art. 1 della legge del 1988, anche il procedimento disciplinare per i magistrati militari in forme giurisdizionali, non rappresenta, nonostante l'inevitabile attribuzione della relativa competenza ad un organismo organizzativamente nuovo, l'introduzione di una nuoa giurisdizione e di un nuovo giudice speciale, trovando la giurisdizionalità della funzione disciplinare radicamento in quella già prevista per la magistratura ordinaria. Il divieto sancito dall'art. 102 Cost., della istituzione di nuovi giudici speciali, non risulta pertanto violato. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 102 Cost., dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1988, n. 561). - V. le precedenti massime A e D. red.: S.P.
Art. 102 cost. · Art. 1 Istituzione del Consiglio della magistratura militare
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1989
urn:nir:stato:legge:1988-12-30;561~art1 · fonte su Normattiva