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[1]Il CGIE e' composto da novantaquattro membri dei quali sessantacinque in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero e ventinove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5. I sessantacinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero sono eletti secondo le modalita' previste dagli articoli 13 e 14, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, aver raggiunto la maggiore eta' ed essere in possesso della cittadinanza italiana. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o piu' membri, sono rappresentate, in proporzione non superiore alla meta' dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purche' siano figli o discendenti di cittadini italiani. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:
- a)dieci dalle organizzazioni nazionali che operano nel settore dell'emigrazione;
- b)sette dai partiti politici presenti in Parlamento;
- c)nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;
- d)uno dalla Federazione nazionale della stampa italiana;
- e)uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero f)
[2]uno dalle organizzazioni piu' rappresentative dei lavoratori frontalieri.
Testo in vigore dal 11 novembre 1989 al 15 luglio 1998
