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Il CGIE e' composto da novantaquattro membri dei quali sessantacinque in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero e ventinove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5. I sessantacinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero sono eletti secondo le modalita' previste dagli articoli 13 e 14, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, aver raggiunto la maggiore eta' ed essere in possesso della cittadinanza italiana. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o piu' membri, ((possono essere)) rappresentate, in proporzione non superiore alla meta' dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purche' siano figli o discendenti di cittadini italiani. ((5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:
- f)uno dalla organizzazione piu' rappresentativa dei lavoratori frontalieri))
Testo in vigore dal 15 luglio 1998 al 24 giugno 2014
