Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il presidente e il vicepresidente. Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne convoca e dirige le adunanze, ne attua le deliberazioni, le esplica l'attivita' ordinaria. In casi di urgenza, egli puo' esercitare i poteri del Consiglio, al quale riferisce nella prima adunanza successiva. Il vicepresidente esercita le stesse attribuzioni nei casi di impedimento del presidente.
Testo vigente dal 31 agosto 1949
