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Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio. Il giorno delle elezioni e' fissato dal presidente del Consiglio nazionale, il quale ne da' comunicazione almeno trenta giorni prima ai presidenti dei Consigli notarili. Questi provvedono a convocare i collegi mediante avvisi spediti per raccomandata a tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. Nel caso previsto dal comma quarto dell'articolo precedente, la data delle elezioni e fissata dal Ministro per la grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 31 agosto 1949 al 8 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;577~art8 · fonte del testo