Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato

Art. 9 — Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale assegnati alla sua zona

((Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zona)). La votazione e' segreta. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione dei membri dei Consigli notarili.

Testo vigente dal 8 agosto 1991

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1991

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1956 al 8 agosto 1991. 24 parole aggiunte.

aggiunto: Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zona. La votazione e' segreta. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione dei membri dei Consigli notarili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-08-03;577~art9 · fonte del testo