Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici

Art. 24 — Sacerdoti trasferitisi fuori del territorio italiano od entrati a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa: autorizzazione al versamento dei contributi volontari

I sacerdoti che per ragioni del loro ministero si sono trasferiti fuori del territorio italiano senza essersi avvalsi, per qualsiasi motivo, dell'iscrizione al Fondo o della prosecuzione volontaria, possono essere autorizzati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al versamento dei contributi volontari ai sensi degli articoli 9 e 10 della presente legge. La relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoga facolta' spetta al sacerdote secolare che entra a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa. Per la regolarizzazione contributiva dei periodi pregressi sono dovuti gli indennizzi al tasso legale.

Testo vigente dal 10 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-22;903~art24 · fonte su Normattiva