Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

Art. 4 — Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato

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I proventi, i dividendi, gli utili, il gettito e le assegnazioni di cui all'articolo 3 sono interamente impiegati dal Fondo nell'acquisto di titoli di Stato. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate in borsa o sul mercato telematico dei titoli di Stato, per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati ad operare su tali mercati. Le disponibilita' liquide del Fondo sono tenute, per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di acquisto di cui al comma 1, presso la Tesoreria centrale dello Stato in apposito conto corrente infruttifero.

Testo in vigore dal 2 novembre 1993 al 9 gennaio 1996

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