((Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi))
Art. 3 — Decreto di attuazione
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Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:
- a)gli interventi prioritari;
- b)i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalita' della relativa gestione;
- c)le modalita' di eventuale partecipazione a programmi di sminamento umanitario di organismi internazionali;
- d)le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.
Testo in vigore dal 20 marzo 2001 al 2 dicembre 2009
