Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso le Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo della categoria "movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. ((Lo stanziamento del capitolo di cui al primo comma viene ripartito all'inizio dell'anno finanziario tra le varie capitanerie di porto con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti e le relative somme sono accreditate ad apposita contabilita' speciale, istituita presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed intestata a ciascuna capitaneria. Alla gestione delle predette assegnazioni sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni relative al fondo scorta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076)).

Testo vigente dal 7 maggio 1989

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Che cosa è cambiato dal 7 maggio 1989

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1954 al 7 maggio 1989. 51 parole tolte, 83 parole aggiunte.

… "movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. tolto: Le somme accreditate alle Capitanerie di porto sullo stanziamento di detto capitolo vengono versate in Tesoreria con imputazione a speciale capitolo dello stato di previsione della entrata, inscritto nella medesima categoria "movimento di capitali", quando cessino o diminuiscano le necessita' dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario aggiunto: Lo stanziamento del capitolo di cui al primo comma viene ripartito all'inizio dell'anno finanziario tra le varie capitanerie di porto con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti e le relative somme sono accreditate ad apposita contabilita' speciale, istituita presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed intestata a ciascuna capitaneria. Alla gestione delle predette assegnazioni sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni relative al fondo scorta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-08-06;721~art1 · fonte del testo