Istituzione del giudice di pace
Art. 10-bis — Divieto di applicazione o supplenza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1999 al 15 agosto 2017. Leggi il testo vigente →
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1999 al 15 agosto 2017
