Istituzione del giudice di pace

Art. 10-ter — Richiesta di trasferimento e concorso di domande

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I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico. (( Le domande di trasferimento hanno la priorita' sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorita' non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti.vacanti nelle nuove dotazioni. ))

Testo in vigore dal 14 novembre 2004 al 15 agosto 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art10ter · fonte su Normattiva